Direttore

Art 13 Legge Regionale n. 35/2015.
IX
Ai dirigenti dell'ART-CAL spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
IX bis
  1. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 9, sono riservati al Direttore dell'ART- CAL:
  2. l'attuazione di tutti gli atti adottati dal Comitato istituzionale nell'ambito delle proprie competenze;
  3. l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
  4. l'attestazione di legittimità e regolarità amministrativa e contabile delle deliberazioni del Comitato istituzionale;
  5. le determinazioni in materia di liti attive e passive nonché di conciliazioni e transazioni;
  6. la partecipazione alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e la cura dell'attuazione, verificandone il rispetto da parte dei dipendenti;
  7. le informazioni al soggetto competente per l’individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
  8. il monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e l'adozione dei provvedimenti motivati di rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
IX ter.
Il Direttore e l’eventuale Vicedirettore sono nominati con atto motivato, su proposta del Presidente dell’ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale della Calabria, previa pubblicazione di apposito avviso. Gli incarichi hanno la durata di anni quattro, prorogabili per una sola volta. Il dirigente regionale nominato è collocato, dalla Giunta regionale, in distacco funzionale presso ART-CAL. Nell’ipotesi di mancata individuazione del dirigente regionale, all’esito della procedura di cui sopra, si procede nelle forme e nei termini di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nel caso di vacanza di entrambe le cariche, le funzioni di direttore possono essere affidate, in reggenza, con deliberazione della Giunta regionale, a un dirigente della Regione.
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